ABBATTIMENTO CINGHIALI A ROMA, PER IL TAR IL PIANO E’ “ASTRATTAMENTE” LEGITTIMO, DI FATTO E’ FALLIMENTARE E FUORILEGGE L’ATTUAZIONE
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considerando che, ad una lettura minimamente attenta purtroppo non attuata dai quotidiani , la sentenza, pur negativa per gli interessi della parte sana della collettività, offre a quest’ultima, non di meno, l’occasione per confermare il prosieguo della battaglia a tanta insofferenza e tanta crudeltà. Essa infatti – pur affermando la legittimità del PRE – sottolinea più volte la sua (mera) ASTRATTA aderenza alle norme UE e segnala che, seppure il PRE disciplini puntualmente la gestione dei cinghiali, laddove “la sua concreta attuazione da parte delle autorità competenti non sia eventualmente rispettosa di quanto ivi previsto non può ovviamente determinare l’illegittimità del PRE ma semmai generare responsabilità in capo a chi non rispetta quanto ivi disposto“. E’ dunque un prezioso assist fornito a chi contesta da sempre le modalità di cattura, narcotizzazione, caricamento e trasporto degli animali per proseguire nella battaglia di civiltà che è stata intrapresa con il supporto di quella parte sana della collettività che è stanca di assistere a mattanze e crudeltà ingiustificabili.
Il Giudice amministrativo ha svolto la propria indagine entro il perimetro cui è “costretto”: la astratta legittimità del Piano. La Costituzione, per fortuna, prevede che ogni diritto, ogni interesse violato hanno il proprio giudice naturale pronto a ripristinarli.
ABBATTIMENTO CINGHIALI A ROMA, PER IL TAR IL PIANO REGIONALE E’ “ASTRATTAMENTE” LEGITTIMO, DI FATTO E’ FUORILEGGE E FALLIMENTARE L’ATTUAZIONE.
Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso del Partito Animalista Europeo, che aveva contestato i provvedimenti della Regione Lazio in riferimento all’abbattimento dei cinghiali in città, è legittima la delibera relativa al Piano Regionale Eradicazione Cinghiali.
“ Il Piano ha adottato gli atti eurounitari, nazionali e regionali pertanto è compatibile “astrattamente” alle norme UE, qui si circoscrive la sfera di competenza dei giudici amministrativi specificando che eventuali reati perpetrati nella fase attuativa, la cui responsabilità è in capo alle autorità competenti, non determinano l’illegittimità del medesimo Piano. – dichiara il presidente del Partito Animalista Europeo, Stefano Fuccelli - I giudici hanno valutato l’atto ma non il fatto nonostante le prove incontrovertibili contenute nei link video inseriti nel ricorso, per questo implicitamente suggeriscono di avviare un iter giudiziario presso il giudice naturale. Sono stati commessi reati nella fase attuativa in quanto il personale addetto alla gestione delle gabbie trappola era totalmente sprovvisto sia dei dispositivi di protezione individuale in spregio al testo unico sulla sicurezza sul lavoro sia degli equipaggiamenti richiesti dalle rigide norme sulla Biosicurezza, inoltre le gabbie trappola erano e sono ad oggi tutte prive di marcatura CE e relative omologazioni con pregiudizio per l’incolumutà pubblica ed individuale e per il benessere animale in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari di ricepimento delle direttive comunitarie, gabbie oltretutto non sottoposte a trattamento di disinfezione imposto dall’ordinanza commissariale 4/2022 al fine di evitare la diffusione di PSA. Il tutto corredato dalla presenza di cacciatori nelle vie di Roma armati di fucili e torce intenti a praticare la caccia notturna al cinghiale tra passanti ed abitazioni. Nella realtà è stato accertato l’errore metodologico del Piano poichè non solo si è rilevato totalmente inutile e fallimentare per eradicare la peste suina in quanto i capi positivi rinvenuti (5,8%) erano già deceduti a seguito del virus (indipendentemente dall’azione del Piano) ma dannoso per gli animali selvatici sani preso atto che il 100% dei 203 cinghiali abbattuti non erano affetti dalla PSA.
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