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Questioni Italiane e Normativa della U.E.


Cartellino rosso per l’Italia dalla Comunità Europea:

critico il parere della Commissione del Parlamento Europeo e del Consiglio verso l’Italia per l’evidente incoerenza nel rispettare le normative comunitarie dovuta alla macchinosità ed alla lentezza del sistema organizzativo. Spesso contestati dall’UE che addirittura ci condanna per ben quattro volte.

L’INGIUSTIFICATO RITARDO NELL’ADEMPIMENTO DELL’ IMPEGNO ASSUNTO RIPORTATO A PAG. 153 DEL PROGRAMMA DELL’UNIONE - POLITICHE 2006 - EVIDENZIA IL TOTALE FALLIMENTO DEL GOVERNO ITALIANO IN MATERIA DI TUTELA E DI BENESSERE DEGLI ANIMALI ANCHE IN AMBITO COMUNITARIO.

Norme sulla salute e sul benessere degli animali

COMMISSIONE DELLE COMUNITA’ EUROPEE
DECISIONE DELLA COMMISSIONE


relativa ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali

Bruxelles 29 settembre 2006

Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, la Commissione è tenuta ad elaborare linee guida che definiscono i criteri di esecuzione degli audit di cui all’art. 4, paragrafo 6 del regolamento sopracitato rispecchiando in questo modo le norme e le raccomandazioni emanate dai competenti organismi internazionali in merito all’organizzazione ed al funzionamento dei servizi ufficiali. Dette linee guida forniscono agli Stati membri indicazioni utili all’attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004. Titolo II, capo I, art.3, comma 1 del predetto regolamento (in vigore dal 1°gennaio 2006) “ Gli Stati membri garantiscono che i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata, per raggiungere gli obiettivi del presente regolamento,”

In totale difetto nell’applicazione dell’articolo sopra riportato, i rapporti di audit redatti sul sistema sanitario regionale rappresentano soltanto tre regioni: Emilia Romagna, Lazio, Sicilia.( fonte Ministero della Salute 30.5.2007) L’Italia manifesta una incoerenza nel rispettare il regolamento dovuta alla macchinosità ed alla lentezza del sistema organizzativo.


Protezione degli animali negli allevamenti

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
Relazione della Commissione al Consiglio


Bruxelles 19/12/2006


La relazione della Commissione al Consiglio della Comunità Europea , sull'esperienza acquisita con l'attuazione della direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, ha denunciato un ritardo da parte dell'Italia nell'applicazione delle norme sul benessere degli animali, riscontrando 323 (trecentoventitre) violazioni relative soprattutto alle quattro categorie definite dalla decisione 2000/50/CE, nel periodo 2000/01:

1) fabbricati - tale definizione contempla una concezione inadeguata degli edifici e delle attrezzature ed un uso inadeguato dei servizi, come nel caso della ventilazione o della illuminazione. Gli allevamenti di suini figurano più spesso degli altri in questa categoria di violazioni

2) libertà di movimento - comprende un'eccessiva densità degli animali. Questo tipo di violazione risulta parimenti frequente per tutte le specie (vitelli, suini e galline ovaiole).

3) ispezione - riguarda l'esame inadeguato degli animali.

4) registrazione - riguarda l'insufficiente rintracciabilità dei trattamenti medici e la mortalità osservata dall'allevatore. E' emerso, inoltre, che le modalità di registrazione mancano di coerenza e trasparenza.

In conclusione la Commissione evidenzia la necessità, da parte dell'Autorità italiana competente, di migliorare il livello di consapevolezza e di conoscenza tecnica del personale incaricato di controllare il rispetto delle norme sul benessere degli animali presso gli allevamenti.


Convenzione CEE per la protezione degli animali da compagnia

STATI MEMBRI CONSIGLIO D’EUROPA

Strasburgo 13 novembre 1987


Mentre ciascuna Parte si impegna a prendere i necessari provvedimenti per conferire effetto alle disposizioni della presente Convenzione sulla protezione degli animali da compagnia, l’Italia dimostra una incoerenza nel rispettare la medesima Convenzione dovuta all’imperizia della classe dirigenziale.
L’insipienza interpretativa delle normative dell’UE si evidenzia perfino nella recente Ordinanza del 28 marzo 2007 del Ministero della Salute a firma Livia Turco, contravvenendo alle disposizioni dell’art. 10 comma 1,a della Convenzione di Strasburgo 13.11.’87.

Il Governo, con quest’ultimo atto, ci ha riportati indietro di vent’anni per inciviltà e mancanza di sensibilità.



Sperimentazione animale


COMMISSIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Programma d’azione comunitario per la protezione ed il benessere degli animali 2006-2010


Parere CESE


Bruxelles 26/10/2006


Riguardo gli animali utilizzati per sperimentazioni, il CESE conviene sulla necessità di promuovere una cooperazione fra la Commissione e l’industria intesa ad incoraggiare alternative a questo tipo di sperimentazione nel settore industriale, e ciò anche nel quadro del nuovo centro proposto e della presentazione di una strategia(la dichiarazione sulla sperimentazione, Bruxelles 7.11.2005) relativa all’applicazione del cosiddetto “principio dei 3 R”: reduction(riduzione dell’impiego degli animali nella sperimentazione) refinement( affinamento, ossia ulteriore perfezionamento dei modelli di sperimentazione sugli animali affinché questi soffrano meno )e replacement (sostituzione, sviluppo di metodi alternativi alla sperimentazione animale), che può guidare l’uso degli animali da sperimentazione. Il CESE giudica tuttavia necessario estendere la strategia,includendovi anche un criterio di necessità, in modo che la sperimentazione su animali sia consentita unicamente se comprovata, per la collettività, l’effettiva necessità del prodotto per il quale viene utilizzata la sostanza chimica o di altro tipo da testare; già la direttiva dell’UE sui prodotti cosmetici impone all’industria di trovare soluzioni alternative a tali sperimentazioni. L’iniziativa della Commissione può incentivare la ricerca di metodi alternativi. Al riguardo si possono citare soprattutto il Centro europeo per la convalida dei metodi alternativi(ECVAM)e la European Consensus Platform for Alternatives to Animal Experimentation(ECOPA).

Il Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.116 non prevede l’attuazione della strategia relativa all’applicazione del“ principio dei 3 R”, non include il criterio di necessità. Inoltre il Governo non ha dato seguito, nel quadro del programma d’azione, alla dichiarazione sulla sperimentazione con animali adottata a Bruxelles nel 2005, non rispettando gli impegni assunti a pag. 153 del Programma elettorale 2006 dell’Unione . Si evidenzia, pertanto, una totale incoerenza con il Parere del Comitato economico e sociale europeo.


Attività venatoria

Nonostante l’Italia possieda una legge sulla caccia, la 157/92, tra le più permissive in Europa per il numero delle specie abbattibili e per il periodo della stagione venatoria, e nonostante la modifica della suddetta legge per l’introduzione di norme sulle deroghe previste dalla Direttiva CEE sugli uccelli n. 79/409, che pone in essere una sorta di regime semipermanente di caccia agli uccelli rispetto ai quali la caccia è vietata, l’attività venatoria è fuori da ogni regola ed irrispettosa delle leggi e delle direttive comunitarie. Il vergognoso ed incivile comportamento ha suscitato le critiche dell’Unione europea e conseguentemente la Corte di Giustizia di Lussemburgo ha condannato l’Italia ben 4 volte:

1) Sentenza della Corte dell’8 luglio 1987 (causa 262/85). La condanna riguarda i seguenti argomenti: l’elenco degli uccelli che possono essere cacciati; la commercializzazione degli uccelli; autorizzazioni regionali alla cattura e vendita degli uccelli migratori; l’uso degli uccelli migratori come richiami vivi.

2) Sentenza della Corte del 17 gennaio 1991 (causa C-157/89). La condanna riguarda il seguente argomento: Caccia a diverse specie di uccelli selvatici durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza, nonché a diverse specie migratrici durante il ritorno ai luoghi di nidificazione.

3) Sentenza della Corte del 17 gennaio 1991 (causa C-334/89). La condanna riguarda il seguente argomento: mancata applicazione della direttiva 85/411/CEE, che modifica l’allegato 1 (specie particolarmente protette) della direttiva 79/409/CEE.

4) Sentenza della Corte del 17 maggio 2001 (causa C-159/99). La condanna riguarda il seguente argomento: autorizzazione alla cattura e detenzione delle specie passero d’Italia, passera mattugia e storno in violazione della direttiva 79/409/CEE.

Inoltre la Commissione Europea ha iniziato una procedura d’infrazione 2001/2211 contro l’Italia. La lettera di messa in mora, inviata in data 23 ottobre 2001, riguarda la non conformità dell’ordinamento italiano (statale e regionale) all’art.9 della direttiva 79/4097CEE e la cattiva applicazione in Italia dello stesso articolo. In applicazione dell’art.226 del trattato CE, la Commissione ha chiesto al Governo italiano di inviare le proprie osservazioni in merito a quanto segnalato nella lettera.

Ed ancora la Commissione Europea nella procedura di infrazione 2006/2131 ha contestato all’Italia, tra gli altri aspetti al regime di deroga, la macchinosità e la lentezza di un simile sistema di controllo. Tuttavia, se pure la modifica apportata dal decreto( art.7.1 lettera c)apparirebbe consona a risolvere il problema contestato dalla Commissione europea, resterebbe aperta una questione di primaria importanza configurata dalla fattispecie in cui il provvedimento regionale di concessione della deroga fosse un atto legislativo e non meramente amministrativo. In questo caso l’intervento del Governo, non potendo intervenire direttamente su provvedimenti legislativi regionali, risulterebbe di fatto impossibile e le motivazioni che hanno suscitato le critiche dell’Unione europea si aggraverebbero ulteriormente.

E’ incoerente ed imbarazzante l’atteggiamento del Governo italiano
nei confronti degli Stati membri delle CE.


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