Verranno valutate tutte le normative che disciplinano la materia, Leggi, Ordinanze e Regolamenti con l’obbiettivo di apportare idonee modifiche ed ipotesi attuative atte a migliorare le condizioni di vita degli animali.
Programma sulla tutela degli animali
Partito Animalista Europeo
Proposte di legge 2007
1) Legge 189/2004
Legge sostanzialmente inadeguata criticabile sin dalla propria denominazione “ Titolo IX-bis del libro II del codice penale – dei delitti contro il SENTIMENTO per gli animali”; per gli art. 544 bis ( uccisione di animali ), 544 ter (maltrattamento di animali ), 544 quater ( spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per animali ) le note procedurali non consentono né l’arresto né il fermo di indiziato di delitto né le misure cautelari personali (per il limitato periodo di reclusione previsto); inoltre tali disposizioni non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione scientifica, attività circense, giardini zoologici, manifestazione storiche e culturali autorizzate dalla regione competente ( art. 19-ter ):
Il P.A.E propone l’inasprimento delle pene, attualmente inadeguate ed insufficienti, relative ai delitti contro gli animali; propone l’abrogazione dell’art. 19-ter; propone che chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli art. 727, 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinques, 638, 672, del codice penale e, per quelli previsti dall’art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, non potrà acquistare, possedere o detenere animali a qualsiasi titolo.
2) Legge 281/1991
a) Legge 281/1991 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) art.3 –art.4: sono totalmente da ridiscutere le modalità ed i criteri attinenti le competenze tra le regioni ed i comuni sotto il profilo finanziario e logistico.
E’ sostanzialmente sbagliato il contenuto di cui agli art.3 – 4: la Legge nazionale demanda alle Regioni la disciplina della materia, le Regioni determinano i criteri per il risanamento, la gestione dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per cani, determinano altresì i criteri e le modalità per il riparto tra i Comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza demandando ogni responsabilità ai Comuni stessi, i Comuni provvedono a quanto sopra esposto avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla Regione delegata a sua volta dallo Stato: in questo modo E’ IMOSSIBILE INDIVIDUARE I RESPONSABILI DI EVENTUALI FATTI ILLECITI O DELITTUOSI come sovente avviene (animali maltrattati, gabbie inadeguate e sovraffollate, assenza dei requisiti igienico-sanitari, frode ai danni dell’Erario e della Pubblica Amministrazione). Per le motivazioni di cui sopra sarebbe opportuno determinare un unico Ente Locale al quale conferire competenze e responsabilità dirette.
b) Legge 281/1991 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) art. 5:sanzioni;
inadeguate ed irrilevanti le sanzioni amministrative applicate. Il P.A.E. propone l’inasprimento delle sanzioni amministrative nonché l’inserimento delle condanne penali.
3) Ordinanza ministeriale Turco 12.12.06
Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani: Vista l’ordinanza ministeriale 12.12.06 Turco per la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani; visti i numerosi e costanti episodi di aggressione alle persone da parte di cani, con conseguenze anche mortali; considerata l’inadeguatezza delle disposizioni cautelari adottate; si ritiene tale ordinanza totalmente inefficace, scarsa e sterile, confermando, in modo evidente, il fallimento della strategia adottata. Per dare maggiore efficacia alla suesposta ordinanza è fondamentale apportare le modifiche di cui al punto 3:
- modifica art. 6 comma 1: le sanzioni amministrative, totalmente inadeguate ed irrisorie, dovrebbero essere considerevolmente incrementate;
- ripristinare la condanna penale;
inoltre:
- modifica art. 5 comma 4: accertata l’aggressività e la pericolosità delle razze canine e di incroci di razze elencate nell’allegato dell’ordinanza Turco, si ritiene giusto ma limitativo individuare solamente i soggetti per i quali è fatto assoluto divieto acquistare, possedere o detenere cani, piuttosto sarebbe opportuno determinare le motivazioni per un’eventuale autorizzazione alla detenzione degli stessi: es. per la difesa personale di soggetti esposti a rischio di sequestro, rapina ovvero di una offesa ingiusta ; per cui equiparare tale autorizzazione alla licenza di porto di pistola per difesa personale ivi incluse tutte le normative restrittive previste ( tra i numerosi documenti richiesti è fondamentale il certificato preliminare anamnestico dal medico di famiglia per ottenere poi il certificato medico definitivo da medici della ASL o medici militari).
- Fermo restando tutte le responsabilità assunte dal detentore (in caso di incidente non connesso alle motivazioni di cui sopra) per negligenza o imprudenza o imperizia.
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E per concludere è ignominiosa la modifica apportata all’art.1, comma1, lettera e), punto i) dell’Ordinanza Ministeriale Turco, per volere dello stesso Ministro in data 28 marzo 2007. Su pressioni avanzate dall’ENCI ( Ente nazionale della cinofilia italiana) è consentito il taglio della coda (caudotomia) a tutti i cuccioli appartenenti alle razze canine riconosciute dalla F.C.I. non osservando ma contravvenendo alle disposizioni di cui all’art.10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia. UN GRAVE ATTO DI CRUDELTA’ SENZA NECESSITA’, MA DI ENORME PROFITTO A TUTELA DI INTERESSI PRIVATI.
4) Art. 672 codice penale
Omessa custodia e malgoverno di animali: Per dare maggiore efficacia al predetto articolo è fondamentale apportare due essenziali modifiche:
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le sanzioni amministrative, totalmente inadeguate ed irrisorie, dovrebbero essere sostanzialmente incrementate;
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ripristinare la condanna penale.
5) Art. 727 codice penale
Maltrattamento di animali: Per dare maggiore efficacia al predetto articolo è fondamentale apportare una sostanziale modifica alla seguente frase: “
e produttive di gravi sofferenze” con “
e produttive di sofferenze anche minime”
6) Legge regionale 34/1997
a) Legge regionale 34/1997 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo) art.8: determinare efficaci criteri e modalità attinenti l’erogazione dei contributi agli enti di cui all’art. 2 comma 1 al fine di evitare VERGOGNOSI SCEMPI DI ANIMALI A MERO SCOPO SPECULATIVO ( ES. CANILE CASA LUCA – ROMA: per incassare, con frode, più contributi dagli Enti Locali, i gestori stabulavano numerosi animali in piccole gabbie di dimensioni anguste, non regolamentari, talmente piccole da non permettere la posizione eretta ed il rigirarsi su se stessi, ubicate nei sotterranei senza garantire l’alternanza naturale del giorno e della notte; sottonutriti, senza cure veterinarie, senza tutela igienico-sanitaria: = + cani detenuti + soldi incassati; - alimenti acquistati più soldi guadagnati!!!).
Questo è soltanto uno dei numerosi canili irregolari a dimostrazione del sistema fallimentare adottato: è sostanzialmente sbagliato contribuire con la formuletta matematica “X euro per un cane detenuto”.
Il P.A.E. ritiene opportuno escludere il contributo diretto rappresentato da somme di denaro versate direttamente nelle casse dei gestori dei canili (onde evitare la possibilità di commettere atti illeciti e/o delittuosi di cui sopra), favorendo interventi mirati a determinare effettivamente il benessere degli animali detenuti. Es: consegnando direttamente viveri e medicinali; assistenza di medici veterinari appartenenti alle AASSLL; interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria compiuti da dipendenti dell’azienda municipale; utenze assolte direttamente dalla Pubblica Amministrazione; ispezione a sorpresa da parte di organi di controllo rappresentati da volontari-volontari (nuovo termine per indicare i veri volontari, cioè coloro i quali non percepiscono alcun compenso per il proprio impegno offerto). Il P.A.E. chiede , inoltre, la riconversione dei canili/lager in strutture di accoglienza compatibili con la loro natura atte a tutelare la salute ed il benessere degli animali.
b) Legge regionale 34/1997 art. 6:
accertare che le associazioni di volontariato animalista siano oggettivamente rappresentate da volontari (volontari = niente compensi) e verificare se sussistono finalità di lucro e speculative; verificare la corretta applicazione del comma 2: le associazioni realizzano e gestiscono le strutture a proprie spese ( ES. MISTERIOSO, OSCURO E SISTEMATICO CONTRIBUTO FINANZIARIO EROGATO ALLA SOLITA ASSOCIAZIONE VOLONTARI CANILE PORTA PORTESE-ROMA: da anni oltre 100 persone percepiscono compensi fino a 3.000 euro mensili !!! ed il numero degli animali detenuti è di oltre 900, il doppio che potrebbe e dovrebbe contenere causando gravi conseguenze come la riduzione degli spazi ormai incompatibili con la loro natura ed il rischio di diffusione di malattie infettive, non garantendo più il benessere degli animali stessi.
La detenzione in condizioni incompatibili e di eccessivo sovraffollamento in box particolarmente angusti integra il reato di maltrattamento di animali punibile ai sensi della L. n. 189/2004, Art. 727 c.p. CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez. III, 24/01/2006 ( Ud 21/12/2005), Sentenza n. 2774; inoltre la Circolare 14/05/2001 n. 5 del Ministero della Sanità sottoscritta dal Ministro Veronesi stabilisce che la scelta della concessione della gestione dei canili da parte dei comuni deve essere orientata non solamente a chi garantisce i minori costi di gestione ma soprattutto a chi garantisce anche il benessere degli animali).
c) Legge regionale 34/1997 art. 25: limiti di applicazione.
Il P.A.E. propone che le disposizioni di cui alla presente legge vengano applicate anche nei confronti dei cani appartenenti alle forze armate ed alle forze di polizia utilizzati per servizio. Pertanto chiede l’abrogazione del predetto articolo di legge.
d) Legge regionale 34/1997 art.12 (anagrafe canina)
Al fine di contrastare in modo efficace il problema dell’abbandono si ritiene fondamentale registrare obbligatoriamente ogni nuova nascita previa operazione di microcip;
l'obbligo, per tutti gli esercizi commerciali, allevamenti, canili pubblici o privati, ovvero per tutti i siti destinati al commercio, allevamento, addestramento, detenzione di cani,
di verificare la validità ed autenticità della documentazione concernente la registrazione ed il microcip e di denunciare, presso gli organi competenti, eventuali irregolarità od illeciti. Dovrà essere assoluto divieto trattare animali non registratati e microcippati. Denunciare il decesso trasmettendo il relativo certificato, redatto dal medico veterinario ASL completo di descrizione circostanziata delle cause, presso l’ufficio di competenza entro 72 ore dall’evento. Denunciare lo smarrimento presso l’ufficio di competenza entro 48 ore dall’evento. Ai sensi della Legge Regionale n.34/97 art.24 Regione Lazio firmata Badaloni chiunque omette di iscrivere il proprio cane all’anagrafe canina ovvero omette di sottoporlo al tatuaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma,
INADEGUATA ED IRRILEVANTE, compresa tra un minimo di euro 77,50 ed un massimo di euro 155,00. L’esigua sanzione amministrativa, la mancanza della condanna penale, la scarsezza dei controlli esercitati dagli organi di vigilanza potrebbero indurre il malintenzionato a non registrare l’animale con il fine di utilizzare lo stesso per compiere azioni illecite: alcuni esempi per i combattimenti clandestini, per la vivisezione ovvero per non essere identificati in seguito alla ignominiosa azione dell’abbandono.
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Per il PAE le sanzioni amministrative, totalmente inadeguate ed irrisorie, dovrebbero essere considerevolmente incrementate ripristinando la condanna penale. Potenziare il numero dei controlli effettuati dagli organi preposti.
Omessa vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme, mancata attuazione delle disposizioni del Regolamento di seguito riportato.
7) Comune di Roma
Regolamento comunale sulla tutela degli animali
Approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale il 24 ottobre 2005. In vigore dal 9 novembre 2005.
Completo, esaustivo, circostanziato, idoneo per una città grande e importante come Roma, da paragonare come esempio e per questo è stato enunciato. Nobili sono i principi ed i profili istituzionali, elevati i valori etici e culturali,
ma sono soltanto parole. E’ trascorso oltre un anno dall’entrata in vigore e la situazione per gli animali ed i loro possessori è sempre più drammatica: animali detenuti in condizioni precarie, animali esposti nelle vetrine in gabbie sottodimensionate e sovraffollate, cani abbandonati e randagi in aumento, accattonaggio con animali, circhi con esibizioni di animali, botticelle che circolano nelle ore vietate, maltrattamento all’interno del canile comunale, astici con chele legate in acquari non idonei, insufficienti ed inadeguate le aree comunali per cani “fido park”, area comunale per cani con pagamento di quote annuali ricevute da associazioni private, arenili (spiagge) inesistenti, trasporto pubblico vietato ai cani di media e grande taglia, inesistente anche un pronto soccorso pubblico, il bilancio di 8.000.000 di euro amministrati annualmente non è trasparente, inaccessibile e tenuto nascosto, appalti importanti assegnati con modalità oscure ed ambigue, il coordinamento finalizzato all’attuazione del regolamento sulla tutela degli animali è sterile ed inefficiente ed a tutt’oggi non è stata organizzata la formazione del personale della Polizia Municipale (l’Organo preposto alla vigilanza) che opera in sinergia con l’U.D.A ( termine scaduto da un anno ), e non è stata enunciata alcuna Determinazione Dirigenziale da parte dell’U.D.A. riguardante le specifiche disposizioni relative alle caratteristiche ed alle dimensioni di gabbie, teche e recinti nei quali vengono custoditi ed esposti gli animali negli esercizi commerciali: senza la suesposta Determinazione sarà inattuabile, per gli Organi di controllo, determinare eventuali violazioni od illeciti. QUESTO E’ LA VERA E DRAMMATICA SITUAZIONE PRESENTE A ROMA, come denunciato nel DOSSIER U.D.A. (esaustivo documento-denuncia completo di immagini fotografiche raffiguranti numerosi illeciti e violazioni, atti amministrativi ad adempiere, denunce, querele ed esposti alla Procura della Repubblica ed alla Corte dei Conti, sopralluoghi dei Carabinieri e dei NAS),
IL CLASSICO ESEMPIO DOVE LE REGOLE CI SONO MA NON SONO APPLICATE ED I RESPONSABILI NON VENGONO MAI PUNITI (nel caso di illeciti amministrativi) OD ESAUTORATI ( per la pessima gestione), CON RIFERIMENTO ALLA DELEGATA DEL SINDACO RESPONSABILE DELL’UFFICIO DIRITI ANIMALI; NONOSTANTE IL SINDACO PRO TEMPORE DEL COMUNE DI ROMA E IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO X- POLITICHE AMBIENTALI E DELLE RISORSE AGRICOLE, FOSSERO INFORMATI DEI FATTI. Il P.A.E. chiede di introdurre, al fine di evitare il ripetersi di situazioni analoghe, condanne penali e sanzioni amministrative per omessa vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme, per la mancata attuazione delle disposizioni del Regolamento.
Detenzione di animali, regolamenti e divieti
8) Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali
Vietare la vendita di animali all'interno degli esercizi commerciali Consentire il commercio, per vendita o donazione, solo ad allevamenti autorizzati, canili comunali, canili convenzionati e quelli privati, previa registrazione all’anagrafe canina di cui al punto
6d.
9) Divieti e regolamentazione di spettacoli ed intrattenimenti
Vietare qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli
l’utilizzo di animali nei circhi, nelle fiere, sagre, manifestazioni storiche e culturali.
10) Detenzione di specie animali acquatiche
Divieto di procedere alla macellazione od uccisione dei prodotti della pesca vivi negli esercizi di vendita all'ingrosso, al dettaglio e negli esercizi della ristorazione ( ivi inclusa la deplorevole pratica della cottura da vivi) Organi di vigilanza
11) Organi di vigilanza
Il P.A.E. esige una
concreta ed efficiente vigilanza, esercitata dagli organi preposti, alle norme già esistenti, chiede, inoltre, l’effettiva applicazione e regolamentazione della “Guardia zoofila” un servizio rappresentato esclusivamente da volontari-volontari, riconosciuto
e operante in collaborazione diretta con l’Ufficio Diritti Animali e le Forze dell’Ordine (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della guardia di Finanza, Corpo forestale dello Stato, Corpi di polizia municipale e provinciale), e con qualifiche atte ad elevare le sanzioni già previste (argomento trattato dalla Legge n°189/2004) con diritto di accedere in qualunque momento in qualsiasi sito di detenzione di animali (canile pubblico, canili privati, canili convenzionati, allevamenti, centri di addestramento, esercizi, cantieri, giardini, ecc). Leggi e regolamenti devono essere rispettati e fatti rispettare. Gli organi preposti al controllo dovranno esercitare una efficiente vigilanza sia in misura preventiva che in misura repressiva. Il P.A.E. chiede di determinare condanne penali e sanzioni amministrative per omessa vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme ovvero per mancata attuazione delle disposizioni del Regolamento ( già previste dal punto 7).
Servizi ed aree destinati agli animali
12) Pronto soccorso veterinario ASL
Si richiede la realizzazione di Pronto Soccorso veterinari pubblici h24 attrezzati ed efficienti. Allo stato attuale non sono previsti, fatto grave ed inaccettabile. Si richiede, inoltre, l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale Veterinario, equipollente al SSN degli umani, al fine di garantire una adeguata assistenza veterinaria con assegnazione del medico di competenza.
13) Aree e percorsi destinati ai cani
Per ciò che riguarda l’accesso ai parchi ed aree pubbliche già regolati da normative alquanto restrittive il P.A.E. richiede maggiori siti attrezzati ( in quantità, in dimensioni ed in qualità ) e opportunamente individuati a tal fine, nel congruo rapporto tra il numero degli abitanti ed il numero degli animali censiti.
14) Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico
Consentire l’accesso di tutti gli animali da affezione a prescindere dalla dimensione con le dovute accortezze e precauzioni, sui mezzi di trasporto pubblico.
15) Arenili
Una delle maggiori cause degli abbandoni degli animali nel periodo estivo giugno-settembre è rappresentata dal divieto di accesso, esteso su tutto il territorio nazionale, agli stessi negli arenili. L’infrazione a questo divieto è punita dall’art.1164 del Codice della Navigazione che prevede, ai sensi del D.L. 507 del 30.12.1999, art. 10 comma 3 una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2 milioni a 6 milioni di lire. A partire dal 2002 la normativa sulle spiagge non è più competenza delle Capitanerie di Porto ma direttamente delle Regioni che possono delegare i singoli Comuni, i quali provvederanno a determinare le disposizioni in merito.
A tal fine è necessario individuare ed attrezzare spiagge destinate agli animali, di libero accesso e gratuite, nel giusto rapporto tra il numero degli abitanti ed il numero degli animali censiti ( è inaccettabile la totale assenza di arenili pubblici su tutto il territorio nazionale).
16) Ufficio Diritti Animali
Istituire in tutte le città italiane l’Ufficio Diritti Animali, organo preposto alla vigilanza sull’osservanza delle leggi e delle norme nonché all’attuazione delle disposizioni previste, al fine di determinare e risolvere le problematiche relative agli animali.
Sperimentazione animale
17) Vivisezione e sperimentazione animale
Chiediamo un radicale cambiamento nella ricerca. Stop alla vivisezione e sperimentazione animale. Non soltanto sotto il profilo etico, dove non può esserci alcuna giustificazione a queste torture legalizzate, ma anche dal punto di vista scientifico: i test su animali, nella valutazione di tossicità delle sostanze, nella quasi totalità dei casi forniscono previsioni errate per l’uomo. Ogni specie animale è biologicamente, fisiologicamente, geneticamente, anatomicamente molto diversa dalle altre e le estrapolazioni dei dati tra una specie e l’altra sono impossibili. Le denunce, sempre più frequenti e su organi ufficiali, sono state formulate perfino dal direttore scientifico responsabile per la ricerca della Commissione Europea Thomas Hartung “
i test sugli animali, per la scarsa affidabilità, sono cattiva scienza” ed auspica un radicale cambiamento nella ricerca. Esempi di ricerca alternativa sono: metodi in
vitro, che utilizzano colture cellulari e tissutali, e in
silicio, con modelli computerizzati basati sulla relazione tra la struttura chimica e l’attività biochimica,fisiologica e biocinetica, ovvero relazioni struttura-attività di tipo quantitativo (QSAR), la tossicogenomica che studia la reazione del genoma della cellula umana. Questi nuovi metodi, oltretutto, sono più rapidi, più affidabili e più economici dei test sugli animali. Deplorevole l’atteggiamento del Governo Italiano dove la maggioranza dei politici, nonostante l’impegno assunto in campagna elettorale 2006 pag. 153 del Programma “ in linea con la normativa comunitaria ed alla luce dei più recenti studi scientifici in materia, occorre promuovere e favorire la ricerca effettuata con metodi alternativi all’utilizzo degli animali e progressivamente abolire la ricerca e la sperimentazione che ne facciano uso.”, per tutelare gli interessi ed i profitti delle industrie chimiche ed il conseguente accrescimento del conto corrente personale,
AUTORIZZANO E GIUSTIFICANO LE TORTURE E GLI ATTI DI CRUDELTA’ PERPETRATI CONTRO GLI ANIMALI !!!
Attività venatoria
18) Attività venatoria
- Proponiamo 5 punti finalizzati alla regolamentazione della caccia.
Non soltanto sotto il profilo etico, dove non può esserci nessuna nostra approvazione, ma anche a tutela della sicurezza pubblica. E’ A RISCHIO L’INCOLUMITA’ DEI CITTADINI E DELLA LORO SALUTE !!! I dati parlano chiaro: ogni stagione di caccia causa in media 60 MORTI e 90 FERITI – 4 feriti a settimana, un morto ogni 3 giorni (Stime in difetto attinte dalla rassegna stampa). Oltre a morti e feriti si riscontrano danneggiamenti a proprietà private ed alle colture; denunce di casi di bracconaggio e di uccisioni di specie protette, aggressioni agli operatori preposti al controllo venatorio e forestale, famiglie sotto assedio da gente armata ed irresponsabile, provvedimenti regionali di concessioni di deroghe, ecc. . Tutto ciò a conferma di un’attività venatoria fuori da ogni regola ed irrispettosa delle leggi e delle direttive comunitarie. Per questo l’Italia è stata criticata e per quattro (4) volte condannata dalla Corte di Giustizia europea.
Il P.A.E. per limitare le conseguenze suesposte propone 5 sostanziali punti:
1) l’abrogazione dell’art. 842 c.c.: accesso nei fondi privati non recintati per l’esercizio della caccia. Attualmente la legge consente ai cacciatori di invadere i fondi privati contro la volontà dei proprietari, a meno che non abbiano un fondo chiuso ( ed è profondamente ingiusto obbligare i proprietari dei fondi all’onere di spese straordinarie; la delimitazione di un fondo con una recinzione di almeno 1,20 metri su ettari di superficie necessita di investimenti elevati). Ma anche in questo caso chiunque entra nel fondo recintato è punito, a querela della persona offesa, con la multa (risibile) fino a euro 103 (art.637 c.p.)
2) limitazioni al rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia: limitare la validità della licenza ad anni uno ( 1 ) come previsto per la licenza di porto d’armi per difesa personale. Allo scadere del termine il detentore della licenza dovrà ripetere gli esami prodotti al momento del 1° rilascio. La commissione di esame dovrà valutare con maggiore rigore ed inflessibilità tutti i candidati. L’idoneità medica dovrà essere effettuata da un medico militare ovvero medico A.S.L. soltanto dopo aver visionato il certificato anamnestico del medico curante.
3) riduzione del periodo previsto per la stagione venatoria: al fine di ridurre al minimo i danni causati da una caccia incontrollata sarebbe opportuno limitare il periodo venatorio a mesi due. Per garantire maggiormente la sicurezza pubblica vietare la caccia durante la domenica.
4) potenziamento dell’attività di sorveglianza sul territorio e dell’organizzazione amministrativa: è totalmente insufficiente il numero degli agenti impegnati nel controllo considerando che il 70% del territorio di ogni regione è destinato alla caccia.
5) inasprimento delle sanzioni: la maggior parte delle sanzioni penali sono oblazionabili; il contravventore ha la possibilità di oblare mediante il pagamento di una somma di denaro, quasi sempre risibile, e ciò consente al trasgressore di non essere sottoposto al processo e di ottenere la restituzione del fucile. Allevamenti intensivi
19) Allevamenti intensivi
Chiediamo la riconversione degli allevamenti al chiuso in impianti all’aperto.
Sia per tutelare le condizioni di vita degli animali sia per tutelare la salute umana. Il pericoloso virus H5N1 definito comunemente “ aviaria” ed i casi di BSE conosciuti come “ mucca pazza”, che hanno allarmato recentemente l’opinione pubblica mondiale, sono la conseguenza dei metodi di allevamento degli animali destinati al consumo umano: gli allevamenti intensivi. I fattori che rendono gli allevamenti intensivi la causa dello sviluppo degli agenti infettanti sono costituiti dal grande numero di animali detenuti in uno spazio ristretto e l’uso degli antibiotici somministrati per compensare i danni derivanti dalle condizioni innaturali di vita. Negli allevamenti intensivi si somministrano antibiotici e vaccini che aumentano le resistenze individuali e quindi accrescono l’attitudine alla mutazione dei virus; la stessa vicenda della “mucca pazza” dimostra il collegamento tra le tipologie di allevamento e le possibili patologie che possono sorgere. Le tecnologie spinte hanno permesso il diffondersi di questa sindrome tra i bovini e poi tra le altre specie, tra cui l’uomo. Discussione di esperti ed interventi dei Governi non fissano l’attenzione sulle vere cause di queste epidemie, trovando come unica soluzione abbattimenti di massa che purtroppo non risolvono la situazione. Si cercano vaccini, con l’unico effetto di incrementare il business delle case farmaceutiche mondiali. Nel frattempo muoiono milioni di animali ed il numero delle persone decedute aumenta. Secondo gli ultimi dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, il virus H5N1 ha contagiato in totale 267 persone, uccidendone almeno 161 in 10 paesi in tre anni. Non solo, proprio nelle ultime ore la notizia che a Giakarta l’influenza aviaria si sia diffusa anche tra cani e gatti che circolano vicino ai mercati di pollame ed anche questi, ovviamente, saranno abbattuti. A tutto ciò va aggiunto il commercio di animali per il consumo alimentare che vengono trasportati da un continente all’altro in condizioni igieniche aberranti contribuendo la diffusione di queste epidemie, a causa anche alla scarsità dei controlli.
20) Zoo e Bioparchi
Chiediamo la totale abolizione degli Zoo e/o Bioparchi. Il P.A.E. non considera gli animali “ fenomeni da baraccone”, dignità e diritti devono essere garantiti. Alimentazione vegetariana
21) Alimentazione vegetariana
Premesso che nel nostro territorio vivono alcuni milioni di vegetariani il P.A.E. ritiene legittimo e democratico proporre, all’interno delle mense aziendali, scolastiche e degli enti pubblici e privati , un’alternativa all’alimentazione rappresentata da cibi di origine animale.
La scelta può essere dettata da motivazioni etiche ( il vegetariano si adopera per non danneggiare o produrre sofferenze agli altri viventi, nei limiti di una concreta compatibilità con le proprie esigenze vitali), o da motivazioni salutiste (alcune pubblicazioni attestano che i vegetariani per l’abbondante produzione di fibre, carboidrati, vitamine e minerali riducano l’incidenza di malattie vascolari, cancri, ipertensione, diabete ed obesità. Inoltre si riduce il sovraccarico proteico a carico di reni e fegato), comunque in entrambi i casi è giusto, nel rispetto di tutti, dare la possibilità di un’alternativa concreta.