STATUTO DI ASSOCIAZIONE POLITICA
Art. 1
DENOMINAZIONE E SEDE
E' costituita in Roma l'associazione politica denominata "PARTITO ANIMALISTA EUROPEO" Essa potrà istituire sedi secondarie, filiali, agenzie, rappresentanze e depositi, sia in Italia che all'estero.
Art. 2
SCOPO
L'associazione si ispira ai valori di democrazia , legalità , uguaglianza e solidarietà , ha lo scopo di:
- promuovere il dibattito e la divulgazione di temi riguardanti la politica , l'economia , l'ambiente , la società con particolare interesse relativo al mondo degli animali nel rapporto con le Istituzioni Locali , Nazionali ed Internazionali
- promuovere iniziative per risolvere le problematiche attinenti la difesa degli animali quali :
Il randagismo e l'abbandono; il maltrattamento e l'uccisione per crudeltà o senza necessità; il combattimento tra animali e competizioni non autorizzate; il doping; allevamento,addestramento,fornitura di animali per combattimenti; produzione, commercializzazione, importazione di pellicce; spettacoli e manifestazioni con sevizie e lavori forzati produttivi di sofferenze; le torture dei laboratori di sperimentazione; gli allevamenti intensivi; ecc. ecc.
- Perseguire la realizzazione di nuove strutture di assistenza e ricovero di animali domestici e di regolamentare quelle già esistenti provvedendo al soccorso ed all'affidamento; migliorare le A.S.L. veterinarie rendendole più efficaci ed omogenee in tutto il territorio nazionale (es. tatuaggio e microcip ); destinare delle aree riservate al passeggio ed al gioco in tutti i punti verdi, ville e parchi in giusta proporzione nel rapporto tra il numero degli abitanti e gli animali censiti; lo stesso dicasi per le aree balneari dove l'attuale situazione è enormemente più critica; e quanto altro ancora .
- Proporre l'istituzione di una commissione di vigilanza e controllo che si avvalga esclusivamente dell'opera di volontariato da parte di animalisti e che abbia il riconoscimento giuridico da parte delle istituzioni ed amministrazioni, al fine di verificare la condizione dello stato di salute degli animali in qualsiasi sito si trovino (canili pubblici e privati , allevamenti , rifugi , pensioni, circhi, manifestazioni, sagre e feste paesane, cantieri, giardini, ecc.) ed in qualsiasi momento, ed in grado di intervenire tempestivamente coordinando le varie forze dell'ordine: Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, Corpo forestale, Polizia municipale, ecc.
Ed altre iniziative ancora .
Per il raggiungimento di tale scopo l'associazione intende concorrere alle competizioni elettorali e referendarie - anche raggruppandosi con altre forze politiche, sociali, culturali - con il suo simbolo che sarà il segno distintivo delle sue liste.
Il PARTITO ANIMALISTA EUROPEO, pertanto, ha il compito di formare gli elettori dal punto di vista ideologico e politico; selezionare i candidati da presentare nelle liste elettorali in occasione delle elezioni politiche o amministrative; inquadrare le persone che vengono elette attraverso la disciplina del movimento e garantire la comunicazione tra elettori ed eletti nell'intervallo tra un'elezione e l'altra.
Art. 3
DURATA
L'associazione , autonoma ed indipendente , non ha scopo di lucro ed è a tempo indeterminato.
SOCI
L'associazione è composta da Soci Fondatori , Associati ordinari e Associati sostenitori :
Sono Soci Fondatori i firmatari dell'atto costitutivo dell'associazione e partecipano alla costituzione dell'originario fondo comune; tre dei quali saranno membri permanenti del Consiglio Direttivo Nazionale. Il Presidente fondatore, se non più rieletto, resterà comunque Presidente onorario a vita.
Gli Associati ordinari partecipano alla vita associativa in virtù del semplice interesse per l'esercizio dell'attività prevista dal presente statuto, non sono tenuti a versare alcuna quota sociale .
Gli Associati che contribuiscono con libere offerte sono considerati sostenitori .
La divisione degli aderenti alle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'associazione.
L'attività svolta dall'Associato è prestata in modo personale , spontaneo e gratuito ,senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà
Gli Associati si impegnano ad appoggiare gli scopi , i programmi e le iniziative dell'associazione quali previsti dal presente statuto e dalle delibere degli organi associativi .Si impegnano a non compiere atti che possano recare in qualsiasi modo nocumento agli interessi ed al prestigio dell'associazione. Inoltre non devono avere pendenze penali, in particolare per reati di mafia o riferiti ad altre forme di criminalità organizzata, e non essere iscritti a logge e/c associazioni segrete o ad altri gruppi occulti.
Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo .
-La domanda di adesione sarà sottoposta all'esame del Consiglio Direttivo Nazionale il quale delibererà con la maggioranza dei membri .
Ciascun iscritto che abbia raggiunto la maggiore età ha diritto di esprimere un singolo voto , non è ammessa Iz rappresentanza per delega.
Art. 5
DECADENZA DEGLI ASSOCIATI E REVOCA DELL'AFFILIAZIONE
Gli Associati ed i Circoli Territoriali cessano di appartenere all'associazione , oltre che per morte , per dimissione c decadenza , o per revoca dell'affiliazione .
Il recesso può avvenire in ogni momento : la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo Nazionale ed ha effetto immediato .
La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo Nazionale con delibera motivata nei confronti degli Associati:
a) che tengono comportamenti contrari agli scopi dell'associazione .
b) che non adempiono i doveri inerenti alla qualità di Associato o gli impegni assunti verso l'associazione .
c) che commettono azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione o che , con la loro condotta costituiscono ostacolo al buon andamento del sodalizio .
Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'Associato dichiarato decaduto il quale , entro trenta giorni da tale comunicazione , può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione . L'Associato per qualsiasi motivo cessi di far parte dall'associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.
Art. 6
ORGANI EUROPEI
Sono Organi Europei dell'associazione:
a) il Congresso Europeo degli Associati
b) il Segretario ed il Vice Segretario del PARTITO ANIMALISTA EUROPEO
c) il Consiglio Direttivo Europeo
d) il Tesoriere Europeo
Art. 7
ORGANI NAZIONALI
Sono Organi Nazionali dell'associazione:
a) Congresso o Assemblea Nazionale degli Associati
b) il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente del PARTITO ANIMALISTA EUROPEO Italia
c) il Consiglio Direttivo Nazionale
d) il Segretario Nazionale
Art. 8
ORGANI REGIONALI
Sono Organi Regionali dell'associazione :
a) l'Assemblea dei Delegati dei Circoli Territoriali
b) il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente Regionale
c) il Consiglio Regionale
d) il Coordinatore Regionale dei Delegati
Art. 9
ORGANI PERIFERICI
Sono Organi Periferici dell'associazione
a) l'Assemblea degli Iscritti ai Circoli Territoriali
b) il Presidente dei Circoli
c) il Comitato direttivo
d) i Delegati Rappresentanti
Art. 10
VALIDITA' DELLE DELIBERE
Le Assemblee degli Organi Nazionali , Regionali , Periferici , sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà degli associati aventi titolo a parteciparvi , in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti aventi titolo.
Le Assemblee deliberano a maggioranza assoluta , cioè con il voto favorevole di metà più uno dei votanti ; fatta eccezione per l'Assemblea Nazionale straordinaria come previsto nell'Art. 17
Art. 11
DURATA DELLE CARICHE
Tutti gli Organi Nazionali , Regionali , Periferici , durano in carica cinque anni ed i loro componenti sono rieleggibili.
ASSETTO EUROPEO
Art. 12
CONGRESSO EUROPEO
Il Congresso Europeo degli Associati:
a) definisce i programmi di massima dell'associazione
b) approva il bilancio dell'associazione
c) elegge il Consiglio Direttivo Europeo
Il Congresso Europeo si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Segretario o su richiesta della maggioranza degli Associati con diritto di voto.
Partecipano al Congresso Europeo con diritto di voto:
a) i membri dei Consigli Direttivi Nazionali dei partiti o, in mancanza di essi, dei movimenti animalisti
Le convocazioni si effettuano mediante lettera raccomandata R/R all'indirizzo risultante dalla domanda di adesione degli Associati membri dei Consigli Direttivi Nazionali.
Tutte le delibere saranno prese a maggioranza assoluta dei partecipanti alla riunione.
Art. 13
IL SEGRETARIO EUROPEO
Il Segretario Europeo:
a) rappresenta legalmente l'associazione di fronte a terzi ed in giudizio e può nominare avvocati, rappresentanti legali e periti
b) convoca e presiede le riunioni del Congresso
c) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo Europeo
d) cura l'attuazione dei programmi dell'associazione
e) esegue le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo Egli può delegare il potere di firma al Vice Segretario, se nominato, ovvero, nel caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, ad un altro membro del Consiglio Direttivo Europeo.
Art. 14
IL VICE SEGRETARIO EUROPEO
il Vice Segretario, se nominato, sostituisce il Segretario in caso di assenza o impedimento assumendone i poteri.
Art .15
IL CONSIGLIO DIRETTIVO EUROPEO
Il Consiglio Direttivo Europeo:
a) elegge al proprio interno il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario
b) sviluppa le indicazioni operative dei programmi stabiliti dal Congresso Europeo e ne cura l'attuazione
c) promuove dentro i paesi della Comunità Europea direttive e regolamenti inerenti la tutela degli animali in genere.
d) si pronuncia sui candidati da nominare nelle liste elettorali in occasione delle elezioni Europee Il consiglio Direttivo Europeo è composto da un massimo di sette membri
Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.
Il Consiglio Direttivo Europeo dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza assoluta. In caso di parità prevarrà il voto del Segretario.
Il Consiglio Direttivo Europeo si riunisce ogni qualvolta il Segretario lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
Art.16
IL TESORIERE EUROPEO
Il Tesoriere Europeo cura l'amministrazione si incarica della tenuta della documentazione sociale nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
ASSETTO NAZIONALE
Art.17
CONGRESSO O ASSEMBLEA NAZIONALE
Il Congresso o Assemblea Nazionale ordinaria degli Associati:
a) definisce i programmi di massima dell'attività dell'associazione attenendosi alle indicazioni del Consiglio Direttivo Europeo
b) approva il bilancio dell'associazione
c) elegge il Consiglio Direttivo Nazionale
Il Congresso o Assemblea Nazionale straordinaria degli Associati:
a) delibera sulle modifiche dello statuto b)delibera sullo scioglimento dell'associazione
Il Congresso o Assemblea Nazionale si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente.
Il Congresso o Assemblea Nazionale sia ordinaria che straordinaria dovrà essere convocata dal Presidente o su richiesta della maggioranza degli Associati con diritto di voto regolarmente iscritti al libro associati da oltre sei mesi Partecipano al Congresso o Assemblea Nazionale con diritto di voto:
a) i membri del Consiglio Direttivo Nazionale
b) i Coordinatori Regionali
Le convocazioni si effettuano mediante avviso da esporre nella sede dell'associazione trenta giorni prima e da inviare con lettera individuale agli associati all'indirizzo risultante dalla domanda di adesione o tramite contatto telefonico . Tutte le delibere in sede ordinaria saranno prese a maggioranza assoluta dei partecipanti alla riunione ; in sede straordinaria saranno prese con il voto favorevole dei due terzi dei partecipanti alla riunione.
Art .18
IL PRESIDENTE NAZIONALE
Il Presidente :
a) rappresenta legalmente l'associazione di fronte a terzi ed in giudizio e può nominare avvocati , rappresentanti legali e periti ;
b) convoca e presiede le riunioni dell'assemblea ;
c) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale
d) cura l'attuazione dei programmi dell'associazione ;
e) ha piena facoltà di incassare somme di qualsiasi importo e rilasciare quietanza liberatoria , aprire conti correnti bancari e postali ed operare su di essi ;
Egli può delegare il potere di firma al Vice Presidente , se nominato , ovvero , nel caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo , ad un altro membro del Consiglio Direttivo Nazionale
Il Presidente esegue la deliberazione dell'assemblea.
Art.19
IL VICE PRESIDENTE NAZIONALE
Il Vice Presidente , se nominato , sostituisce iI Presidente in caso di assenza o impedimento , assumendone i poteri.
Art .20
IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Il Consiglio Direttivo Nazionale :
a) elegge al proprio interno il Presidente ed eventualmente il vice Presidente , nonché un segretario da scegliersi fra uno degli associati ;
b) sviluppa le indicazioni operative dei programmi stabiliti dall'assemblea nazionale e ne cura l'attuazione ;
c) provvede all'attività ordinaria dell'associazione ad eccezione di quanto è di competenza del Presidente , come detto nell'art.18 ;
d) delibera sulle domande di adesione e sull'ammissione di nuovi Associati ;
e) delibera sulla perdita delle qualità di Associato ;
f) delibera sulla revoca dell'affiliazione nel caso di infrazione commessa dai Circoli Territoriali
g) redige il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea nazionale e curare gli affari di ordinaria amministrazione .
h) si pronuncia sui candidati da presentare nelle liste elettorali in occasione delle elezioni politiche ed amministrative
i) Consiglio Direttivo Nazionale è composto da un massimo di sette membri eletti dall'assemblea nazionale degli associati , dei quali tre permanenti effettivi saranno rappresentati da Soci Fondatori .
Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Ai componenti il Consiglio Direttivo Nazionale può essere riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese vive da loro sostenute nell'espletamento dell'incarico svolto in nome e per con ;o dell'associazione .
Il Consiglio Direttivo Nazionale dura in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili .
Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza assoluta . In caso di parità prevarrà il voto del Presidente
I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale decadono dall'incarico nel caso in cui non prendano parte , senza giustificato motivo , a più di due riunioni consecutive ovvero cessino di appartenere all'associazione per una delle cause previste dall'art.5.
Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario , oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri , senza formalità.
Art.21
IL SEGRETARIO NAZIONALE
Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo , redige i verbali delle riunioni , attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica
della tenuta della documentazione sociale nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
ASSETTO REGIONALE
Art .22
L'ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEI CIRCOLI TERRITORIALI
L'Assemblea dei Delegati dei Circoli Territoriali nomina per la regione di appartenenza il Coordinatore Regionale , eletto con la maggioranza dei partecipanti e, sempre in forma democratica , elegge il Consiglio Regionale composto da tre membri .
Sottopone al vaglio del Consiglio Direttivo Nazionale i candidati da presentare nelle liste elettorali in occasione delle elezioni politiche ed amministrative.
Art .23
IL PRESIDENTE REGIONALE
Il Presidente Regionale.
a) convoca e presiede le riunioni dell'assemblea dei Delegati dei Circoli Territoriali
b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale.
Art .24
IL CONSIGLIO REGIONALE
Il Consiglio Regionale :
a) elegge al proprio interno il Presidente , il vice Presidente nonché un Segretario da
scegliersi tra gli associati
b) sviluppa le indicazioni operative dei programmi stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale e ne cura l'attuazione.
Art. 25
IL COORDINATORE REGIONALE
Il Coordinatore Regionale rappresenta l'associazione nelle sedi politiche su tutto il territorio regionale . Controlla ed indirizza l'attività politica dei Delegati dei Circoli Territoriali . Assicura la continuità della linea politica degli Organi Nazionali del PARTITO ANIMALISTA EUROPEO.
Partecipa al Congresso o Assemblea Nazionale con diritto di voto
Art. 26
I CIRCOLI TERRITORIALI
I Circoli Territoriali sono il nucleo organizzativo di base , concorrono , sul territorio comunale di competenza, al raggiungimento delle finalità statutarie sociali attraverso l'attuazione del programma , la promozione di iniziative politiche e la raccolta di adesioni .
La regola base dei Circoli Territoriali è la democrazia interna : non ci sono cariche se non quelle strettamente necessarie . I Circoli territoriali dovranno inviare al Consiglio Direttivo Nazionale un resoconto annuale delle proprie attività , o quando lo Stesso ne fa espressa richiesta .
Per essere affiliati i Circoli Territoriali devono avere la forma di associazione non riconosciuta senza scopo di lucro , con Io statuto conforme al modello approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale e comprendenti non meno di 5 iscritti .
Coloro che desiderano aderire al PARTITO ANIMALISTA EUROPEO sono tenuti ad iscriversi ad un Circolo Territoriale per poter svolgere attività politica locale e per avere diritto di voto.
Il Circolo Territoriale può istituire altri organi e può articolarsi in ulteriori strutture periferiche purchè compatibili con lo statuto sociale dell'associazione .
1 Circoli Territoriali possono avere sede ovunque . Gli iscritti possono riunirsi in case private od appoggiarsi ad un pubblico locale o chiedendo ospitalità ad associazioni .
La richiesta di istituzione di un nuovo Circolo Territoriale deve essere inoltrata per l'autorizzazione al Consiglio Direttivo Nazionale che delibererà a maggioranza assoluta .I1 riconoscimento avverrà attraverso l'attribuzione di un numero identificativo .
La domanda di affiliazione comporta l'accettazione delle norme contenute nel presente statuto sociale L'affiliazione può essere revocata per motivi formali o per una delle cause previste dall' art.5.
La revoca dell'affiliazione determina l'immediata decadenza dal diritto di uso della denominazione PARTITO ANIMALISTA EUROPEO e di tutte le relative utilizzazioni grafiche .
Sono organi del Circolo :
L'assemblea degli Iscritti ; il Presidente ;il Comitato Direttivo; il Delegato Rappresentante.
>Art. 27
L'ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI
L'assemblea ordinaria degli Iscritti elegge , liberamente e democraticamente con la maggioranza assoluta dei voti dei partecipanti alla riunione , il proprio rappresentante( compatibile anche con la figura del Presidente) ed il Comitato Direttivo.
Definisce i programmi di massima dell'attività dell'associazione attenendosi alle indicazioni del Consiglio Direttivo Nazionale
L'assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento dell'associazione Circolo.
Art. 28
IL PRESIDENTE DEL CIRCOLO
Il Presidente del Circolo Territoriale è il fondatore del Circolo. Rappresenta legalmente l'associazione; convoca e presiede le riunioni dell'assemblea; cura l'attuazione dei programmi dell'associazione ed esegue la deliberazione dell'assemblea; sottopone al vaglio del Consiglio Direttivo Nazionale le domande di ammissione degli Associati nonché le proposte dei provvedimenti di radiazione verso gli Associati qualora si dovessero rendere necessari.
Art. 29
IL COMITATO DIRETTIVO
Il Comitato Direttivo :
a) elegge al proprio interno il Vice Presidente ed un Segretario da scegliersi tra gli Associati.
b) Sviluppa le indicazioni operative dei programmi stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Le delibere vengono prese a maggioranza assoluta dei membri.
Art. 30
IL DELEGATO RAPPRESENTANTE
Il Delegato Rappresentante degli Iscritti è il portavoce del Circolo e partecipa all'assemblea dei Delegati dei Circoli Territoriali con diritto di voto ( formula proporzionale ).
Art. 31
IL FONDO COMUNE
Il Fondo Comune rappresenta il patrimonio autonomo spettante all'associazione in proprietà collettiva .
L'autonomia del fondo comune si manifesta soprattutto nel divieto per i creditori personali degli associati di vantare pretese su di esso .
Concorrono alla formazione del patrimonio eventuali contributi e donazioni provenienti sia da enti pubblici che da privati , disposizioni e lasciti testamentari , dalle elargizioni liberali di soci e terzi in genere .
L'eventuale accettazione dei sopra citati che dovessero prevedere oneri per l'associazione , dovrà essere subordinata ad una delibera di accettazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.
In caso di scioglimento dell'associazione l'Assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione avente finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità , fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge .
Gli avanzi di gestione , nonché fondi riserve o capitali non verranno distribuiti neanche in modo indiretto durante la vita dell'associazione , salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge.
Art. 32
DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile ed alla vigente legislazione italiana.